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Statuto

STATUTO A.N.P.O.C.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI OPERATORI CINOFILI

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione

L’Associazione è denominata: Associazione Nazionale Professionisti Operatori Cinofili (A.N.P.O.C.)

L’Associazione potrà avere un proprio logo identificativo di uso esclusivamente comune.

Art. 2 – Sede

L’A.N.P.O.C ha sede legale in Bergamo, via Carducci n. 9; svolgendo la propria attività su tutto il territorio nazionale l’Associazione può istituire altrove sedi secondarie ed uffici operativi.

Art. 3 – Durata

L’Associazione è a tempo indeterminato a partire dalla data di costituzione.

Art. 4 – Scopi e oggetto dell’attività

L’Associazione non persegue fini di lucro e si propone e persegue i seguenti scopi:

  1. Costituire, organizzare e gestire Registri Regionali (di seguito anche R.R.) raggruppati in un Registro Nazionale Unico (di seguito anche R.N.U.) che censisca coloro i quali operano ed esercitano – a livello professionale – attività pratiche ed intellettuali fondate sull’interazione operativa uomo – cane. A tale scopo i Registri Regionali e il Registro Nazionale Unico saranno divisi nelle seguenti tre sezioni:
    • Sezione I°: Operatori Cinofili Educatori/Istruttori. In questa sezione saranno censiti e raggruppati gli operatori cinofili professionisti (dunque dotati di comprovata preparazione ed esperienza) in grado di esercitare e trasmettere tecniche educative cinofile – di base e avanzate – tali da consentire la preparazione diretta dei cani, dei proprietari di questi nonché del binomio uomo-cane al fine della diffusione della cultura cinofila, della creazione di un miglior rapporto cino-antropologico, dell’acquisizione delle capacità esecutive proprie dell’addestramento per le diverse discipline cinofile comprese quelle richieste per il raggiungimento di fini speciali.
      In tale sezione saranno inoltre censiti e raggruppati, in apposita sottosezione, gli operatori cinofili professionisti rieducatori (dunque dotati di comprovata preparazione ed esperienza) in grado di esercitare e trasmettere tecniche rieducative applicabili in caso di alterazioni o problematiche relazionali e comportamentali del cane che, per cause non riconducibili a patologie organiche in atto, presenti disagi comportamentali influenti sulla qualità della vita e del contesto umano in cui sono inseriti.
      In tale sezione saranno anche censiti e raggruppati, in apposita sottosezione, gli operatori cinofili professionisti ai fini sociali (dunque dotati di comprovata preparazione ed esperienza) in grado di offrire consulenza ad Enti Pubblici e Privati nonché di esercitare e trasmettere tecniche educative per i cani d’assistenza e/o di utilità sociale (negli ambiti non ricompresi nella sezione II°) idonei ad operare nei diversi settori di riferimento (Es. Comportamentisti, Consulenti cinoantropologia didattica, Educatori Cani guida ecc.).
    • Sezione II°: Operatori Cinofili Interventi Assistiti. In questa sezione saranno censiti e raggruppati gli operatori cinofili professionisti (dunque dotati di comprovata preparazione ed esperienza) in grado di esercitare e trasmettere tecniche – di base e avanzate – relative ad attività di interventi assistiti con unità cinofile (Es. Pet Therapy, Soccorso cinofilo, Ricerca olfattiva ecc) e tali da consentire la conduzione/ preparazione diretta del cane e/o la preparazione del binomio cane-operatore negli interventi specialistici richiesti da Enti Pubblici, Autorità Giudiziaria o Privati. Gli operatori cinofili professionisti censiti in questa sezione avranno acquisito e dovranno, altresì, essere in grado di trasmettere la cultura tecnica di base necessaria alla collaborazione con le altre eventuali figure dell’equipe multidisciplinare di riferimento in ordine all’intervento assistito richiesto (a titolo esemplificativo rudimenti psicologici, di primo soccorso, giuridici ecc).
      In tale sezione saranno inoltre censiti e raggruppati, in apposita sottosezione, gli operatori non professionisti volontari (dunque dotati di una comprovata preparazione di base) in grado di coadiuvare e assistere gli operatori cinofili professionisti negli interventi assistiti.
    • Sezione III° Operatori Cinofili Liberi. In questa sezione saranno censiti e raggruppati gli operatori cinofili professionisti (dunque dotati di comprovata preparazione ed esperienza) in grado di esercitare e trasmettere tecniche – di base e avanzate – tali da consentire la preparazione diretta dei cani, dei proprietari di questi nonché del binomio uomo-cane al fine della diffusione della cultura cinofila, della creazione di un miglior rapporto cino-antropologico, dell’acquisizione delle capacità esecutive proprie di discipline non ricomprese e/o ricomprendibili nelle sezioni precedenti. A titolo di esempio potranno essere inseriti nella sezione in argomento gli operatori cinofili Handler/ Presentatori, gli operatori cinofili figuranti ecc. e comunquesia ogni altra figura professionale anche di nuova concezione operante sul binomio cane-uomo.

    Tutti gli iscritti ai R.R. e al R.U. devono essere in grado di svolgere un’attività di diffusione della cultura cinofila ai fini del miglioramento del rapporto uomo–cane nei contesti di riferimento, di prevenzione delle problematiche private e sociali connesse al rapporto uomo-cane, di sostegno e sviluppo all’introduzione delle corrette interazioni uomo-cane nei contesti privati, pubblici, giudiziari e sociali di riferimento.

  2. Identificare i criteri per la formazione dei nuovi professionisti nei diversi ambiti di attività, sovraintendere alla formazione dei nuovi professionisti e all’accesso alla professione mediante un esame di abilitazione, promuovere e sovraintendere la formazione dei professionisti attraverso la formazione di Scuole di formazione accreditate, promuovere e sovraintendere al mantenimento dei requisiti da parte delle scuole accreditate, promuovere e sovraintendere il mantenimento dei requisiti professionali idonei alla permanenza degli iscritti nei R.R. e nel R.U. attraverso corsi di aggiornamento professionale accreditati.
  3. Accrescere, sviluppare e promuovere l’immagine e le funzioni professionali e sociali degli iscritti.
  4. Accrescere, sviluppare e promuovere la preparazione professionale dei propri iscritti attraverso l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, master, corsi di aggiornamento inseriti in un organico contesto di formazione permanente.
  5. Promuovere, rappresentare e tutelare gli interessi professionali individuali e sindacali degli iscritti rappresentandoli nei rapporti con le Istituzioni Nazionali, Regionali e Provinciali, nei rapporti con Enti pubblici e privati, nei rapporti con i privati ed in tutte le altre sedi, anche giudiziarie, che si rendessero necessarie anche favorendo la stipula di accordi, convenzioni e contratti di diversa natura.
  6. Accrescere, sviluppare e promuovere il corretto rapporto tra professionista iscritto e consumatore/utente attivando le forme di pubblicità, informazione e di promozione del componimento stragiudiziario delle liti.
  7. Favorire e coordinare le iniziative riguardanti la categoria in ambito professionale, sindacale, culturale, tecnico e legislativo.
  8. Favorire e ricercare opportunità per agevolare gli iscritti nella soluzione dei problemi propri della categoria e lo scambio di esperienze e la collaborazione tra realtà operanti nel medesimo territorio.

Al fine del raggiungimento dell’oggetto sociale, l’Associazione può compiere tutto quanto necessario, opportuno o anche solamente utile o richiesto, e quindi, a mero titolo esemplificativo: acquistare e rivendere beni immobili e diritti reali immobiliari; acquistare e rivendere beni mobili; acquistare e ricevere prestazioni, somministrazioni e servizi inerenti alla gestione delle attività dell’Associazione; stipulare contratti di assicurazione; procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla Legge, e quindi anche aprire conti correnti, contrarre mutui, aperture di credito, leasing e finanziamenti di qualsiasi tipo; effettuare operazioni finanziarie a titolo di investimento.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria sono ammesse soltanto se non riservate ai sensi di Legge, e comunque senza essere svolte nei confronti del pubblico.

Art. 5 – Adesione ad altri organismi

L’Associazione è apartitica e apolitica e può aderire a Federazioni e Confederazioni sindacali di liberi professionisti, anche a livello comunitario ed internazionale, che perseguano gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da partiti o movimenti politici.

Art. 6 – Centro Studi Nazionale.

L’Associazione attua l’aggiornamento culturale degli iscritti attraverso il Centro Studi Nazionale, organismo consultivo degli organi statutari organizzato secondo quanto stabilito dalla Direzione Nazionale attraverso apposito Regolamento.

TITOLO II
REGISTRI DEGLI OPERATORI CINOFILI E CONDIZIONI PER L’ISCRIZIONE

Art. 7 – Registri Regionali (R.R.) e Registro Nazionale Unico (R.N.U.) degli Operatori Cinofili

E’ costituito per ogni regione il Registro Regionale degli Operatori Cinofili. Gli Operatori Cinofili iscritti nel competente Registro Regionale possono esercitare l’attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più Registri Regionali. Gli iscritti ai Registri Regionali formano il Registro Nazionale Unico.

Art. 8 – Condizioni per l’iscrizione ai Registri.

Possono essere iscritti ai Registri degli Operatori Cinofili, tutti coloro che abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado (diploma liceale), che abbiano partecipato con profitto ad almeno un corso di formazione rispondente agli standard stabiliti con apposito emanando Regolamento di Attuazione del presente Statuto e che abbiano sostenuto l’esame di abilitazione avanti la competente Commissione secondo le regole ed i criteri stabiliti con l’emanando Regolamento di Attuazione.

L’iscrizione nei Registri si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta semplice, rivolta alla Direzione Nazionale, contenente i propri dati anagrafici, l’indicazione del proprio indirizzo mail PEC e corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di abilitazione di cui al capoverso che precede.
b) certificato di cittadinanza italiana ovvero, alternativamente, documento attestante la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, documento attestante la regolarità della presenza sul territorio italiano in conformità alla normativa vigente;
c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;
d) certificato del casellario giudiziario;
e) certificato di godimento dei diritti civili;
f) certificato di residenza;
g) ricevuta attestante il pagamento del contributo di iscrizione;
h) una fotografia, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

I citati documenti possono essere sostituiti da autocertificazioni secondo le vigenti norme di legge.

L’Operatore Cinofilo è iscritto all’Associazione nella sezione prescelta del R.R. ove si trova il suo comune di residenza o, alternativamente, di esercizio abituale della professione. L’Operatore Cinofilo iscritto può, avendone i requisiti e sostenuti i relativi esami di abilitazione, essere iscritto a più sezioni.

Art. 9 – Cancellazione dai Registri

La Direzione Nazionale dispone la cancellazione dai Registri dell’iscritto nei casi di dimissioni, di provvedimento di radiazione pronunciata dal Collegio di Probiviri, secondo quanto disposto dal successivo art. 26, per decadenza in seguito al mancato pagamento della quota associativa secondo quanto disposto dal successivo art. 27,

Art. 10 – Validità dell’iscrizione, dimissioni, quota associativa.

L’iscrizione all’Associazione vale per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo dimissioni presentate a mezzo raccomandata alla Direzione Nazionale almeno un mese prima della scadenza dell’anno solare.

Il caso di rinnovo il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.

I diritti derivanti dall’iscrizione decorrono dall’inizio dell’anno solare in corso alla data di ammissione.

Art. 11 – Diritti sociali.

L’esercizio dei diritti sociali spetta al socio in regola con il pagamento della quota associative deliberate e scadute.

TITOLO III
ORGANI REGIONALI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12 – Organi Regionali dell’Associazione.

Gli organi Regionali dell’Associazione sono:

  • Assemblea Regionale degli iscritti ai R.R.
  • Consiglio Regionale
  • Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
  • Collegio Regionale dei Probiviri

Art. 13 – Assemblea Regionale degli iscritti ai R.R.

L’assemblea Regionale degli iscritti nel Registro della Regione elegge, con voto espresso da ogni partecipante in forma segreta, il Consiglio Regionale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, approva il conto preventivo e quello consuntivo relativamente alla gestione dei fondi derivanti dalla riscossione delle quote associative per la quota relativa all’iscrizione ai R.R., dai contributi concessi dal Consiglio Nazionale e da ogni altra attività funzionale all’Associazione e rientrante nell’oggetto sociale delegata dal Consiglio Nazionale alla gestione del Consiglio Regionale e/o, comunquesia, approvata e autorizzata dal Consiglio Nazionale.

L’Assemblea Regionale contribuisce ad individuare le problematiche e le tematiche alle quali orientare l’attività regionale dell’Associazione individuando gli strumenti più idonei allo scopo. Evidenzia le esigenze della categoria nelle diverse realtà locali e quant’altro sia utile alla attività associativa.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno.

Art. 12 – Consiglio Regionale.

Art. 12.1 – Elezione e Composizione.

Il Registro Regionale degli Operatori Cinofili è tenuto da un Consiglio composto da sette membri effettivi.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Regionale sono eletti dall’Assemblea Regionale tra gli iscritti al Registro, esclusi i sospesi, con voto segreto e personale.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto individualmente il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti del Consiglio che, durante il mandato, sono venuti a mancare per qualsiasi causa o ragione sono chiamati i Soci, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti subentra il più anziano di iscrizione.

Art. 12.2 – Cariche

Il Consiglio elegge, tra i propri membri, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e può eleggere un Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio Regionale ha la rappresentanza del Consiglio, che coordina ed amministra, esercita le attribuzioni a lui conferite dal presente Statuto, rilascia su richiesta certificati e attestazioni relative agli iscritti e adotta i provvedimenti necessari in casi di urgenza e salva ratifica del Consiglio.

Art. 12.3 – Attribuzioni.

Al Consiglio Regionale sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. Cura la tenuta del Registro Regionale degli Operatori Cinofili, provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle dimissioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire su disposizione della Direzione Nazionale.
  2. Vigila per la tutela del titolo professionale di Operatore Cinofilo;
  3. Interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti al Registro in dipendenza dell’esercizio della professione;
  4. Propone al Consiglio Nazionale pareri preventivi in ordine a questioni disciplinari.
  5. Raccoglie gli esposti e le denunce disciplinari relative ai propri iscritti trasmettendole tempestivamente al Collegio dei Probiviri.
  6. Designa i rappresentanti degli Operatori Cinofili della Regione presso commissioni e organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio regionale;
  7. Delibera la convocazione dell’Assemblea Regionale;
  8. Propone al Consiglio Nazionale le misure del contributo per l’iscrizione al Registro e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
  9. Cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale

Art. 12.4 – Riunioni e Decadenza dalla carica di Consigliere.

Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi ogni e, in ogni caso, ogni qual volta lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I consiglieri eletti che, senza legittimo impedimento o giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e gli argomenti iscritti all’ordine del giorno ed essere inviato, almeno 15 giorni prima della data della riunione, a mezzo lettera raccomandata, mail, fax o altro strumento idoneo ad attestare la ricezione della convocazione.

In caso di comprovata urgenza o necessità, il termine indicato può essere ridotto a giorni sette.

I verbali dell’Assemblea e le delibere devono essere raccolte nell’apposito registro dal Segretario.

Art. 12.5 – Scioglimento o mancata costituzione.

Il Consiglio Regionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario Straordinario che provvede, entro sessanta giorni, alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono deliberati dalla Direzione Nazionale.

Art. 13 – Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri (tra cui almeno uno competente in materie economico/ finanziarie/ contabili) eletti dall’Assemblea Regionale degli iscritti che nominano, al loro interno, un Presidente. La carica non è compatibile con la Carica di Consigliere Regionale o Nazionale e con la carica di Revisore Contabile Regionale o Nazionale

I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo referendo all’Assemblea Regionale.

Art. 14 – Collegio Regionale dei Probiviri.

Il Collegio Regionale dei Probiviri si compone di cinque membri di cui tre effettivi (tra cui almeno uno competente in materie giuridiche) e due supplenti eletti dall’Assemblea Regionale degli iscritti. La carica non è compatibile con la Carica di Consigliere Regionale o Nazionale o con la carica di Revisore Contabile Regionale o Nazionale.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed esplica le sue funzioni secondo le norme dettate dal successivo Titolo V.

TITOLO IV
ORGANI NAZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE.

Art. 15 – Organi Nazionali dell’Associazione.

Gli organi nazionali dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea Nazionale degli iscritti al R.N.U.;
  • il Consiglio Nazionale;
  • la Direzione Nazionale;
  • il Coordinamento Nazionale dei Presidenti Regionali
  • il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  • il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Art. 16 – Assemblea Nazionale degli iscritti al R.N.U.

L’Assemblea Nazionale degli iscritti al R.N.U. è composta da tutti i soci regolarmente iscritti all’Associazione.

L’Assemblea elegge, con voto espresso da ogni partecipante in forma segreta, il Consiglio Nazionale, la Direzione Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Probiviri.

L’Assemblea Nazionale definisce gli indirizzi associativi e ne valuta il perseguimento, individua le problematiche e le tematiche alle quali orientare l’attività nazionale individuando gli strumenti più idonei allo scopo, propone tematiche utili per la programmazione dei percorsi di formazione;

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno.

Art. 17 – Consiglio Nazionale

Art. 17.1 – Elezione e Composizione.

Il Registro Nazionale Unico degli Operatori Cinofili è tenuto da un Consiglio Nazionale composto da quattordici membri effettivi che garantiscano la più ampia rappresentanza regionale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Nazionale sono eletti dall’Assemblea Nazionale tra gli iscritti al Registro, esclusi i sospesi, con voto segreto e personale.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto individualmente il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti del Consiglio che, durante il mandato, sono venuti a mancare per qualsiasi causa o ragione sono chiamati i soci, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti subentra il più anziano di iscrizione.

Art. 17.2 – Cariche.

Il Consiglio elegge, tra i propri membri, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e può eleggere uno o più Vice Presidenti.

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza del Consiglio, che coordina ed amministra, esercita le attribuzioni a lui conferite dal presente Statuto, rilascia su richiesta certificati e attestazioni relative agli iscritti.

Il Presidente del Consiglio Nazionale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Nazionale.

Art. 17.3 – Attribuzioni

Al Consiglio Nazionale sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. Cura la tenuta del Registro Nazionale degli Operatori Cinofili, provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle dimissioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire su disposizione della Direzione Nazionale. Vigila sulla tenuta dei Registri Regionali degli Operatori Cinofili coordinando gli aggiornamenti con il Registro Nazionale Unico.
  2. Approva il conto preventivo e quello consuntivo presentato dal Tesoriere relativamente alla gestione dei fondi derivanti dalla riscossione delle quote associative e da ogni altra attività funzionale all’Associazione e rientrante nell’oggetto sociale e ne dispone la pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Associazione;
  3. Sottopone al Collegio dei Probiviri richiesta di pareri preliminari in ordine a questioni disciplinari sottoposte dai dai Consigli Regionali, dai singoli soci o da privati;
  4. Fornisce alla Direzione Nazionale indicazioni relative ai criteri per l’assegnazione dei contributi ai Consigli Regionali, nonché per la definizione della quota relativa alle spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale;
  5. Individua e promuove, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, iniziative e partecipazioni ad iniziative volte alla diffusione dell’Associazione in ambiente cinofilo e sul territorio;
  6. Elabora proposte tematiche anche provenienti dalle Regioni, relative alle esigenze formative da presentare alla Direzione per l’orientamento dell’attività associativa;
  7. Collabora, con spirito costruttivo, con la Direzione Nazionale nella gestione dell’Associazione.
  8. Vigila per la tutela del titolo professionale di Operatore Cinofilo;
  9. Designa i rappresentanti degli Operatori Cinofili della Nazione presso commissioni e organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;
  10. Delibera la convocazione dell’Assemblea Nazionale;
  11. Delibera le misure del contributo per l’iscrizione al Registro e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
  12. Cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell’attività professionale

Art. 17.4 – Riunioni e Decadenza dalla carica di Consigliere.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi ogni e, in ogni caso, ogni qual volta lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti o dal Presidente della Direzione Nazionale.

I consiglieri eletti che, senza legittimo impedimento o giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono partecipare, con diritto di parola, ma non di voto:

a) il Presidente del Direttivo Nazionale;
b) i componenti del Direttivo Nazionale;
c) il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri;
d) il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e gli argomenti iscritti all’ordine del giorno ed essere inviato, almeno 15 giorni prima della data della riunione, a mezzo lettera raccomandata, mail, fax o altro strumento idoneo ad attestare la ricezione della convocazione.

In caso di comprovata urgenza o necessità, il termine indicato può essere ridotto a giorni sette.

In via straordinaria la convocazione può avvenire: a richiesta motivata da almeno 1/3 dei membri effettivi; a richiesta del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti per motivi inerenti le sue funzioni; a richiesta del Collegio Nazionale dei Probiviri.

I verbali dell’Assemblea e le delibere devono essere raccolte nell’apposito registro dal Segretario.

Il Consiglio Nazionale e il Coordinamento Nazionale dei Presidenti Regionali possono essere convocati congiuntamente dal Presidente del Consiglio Nazionale, su richiesta della Direzione Nazionale.

Art. 17.5 – Scioglimento o mancata costituzione.

Il Consiglio Nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario Straordinario che provvede, entro sessanta giorni, alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono deliberati dalla Direzione Nazionale.

Art. 18 – Direzione Nazionale

Art. 18.1 – Elezione e composizione.

La Direzione Nazionale è composta da undici membri effettivi eletti dall’Assemblea Nazionale.

I componenti della Direzione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri della Direzione Nazionale sono eletti dall’Assemblea Nazionale tra gli iscritti al Registro, esclusi i sospesi, con voto segreto e personale.

L’elezione avviene tramite votazione di liste contenenti ciascuna undici nominativi e risulteranno eletti i soci appartenenti alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti della Direzione che, durante il mandato, sono venuti a mancare per qualsiasi causa o ragione sono chiamati i soci, nominati dal Consiglio Nazionale, alla prima convocazione ordinaria utile, scelti all’interno del Consiglio stesso.

Art. 18.2 – Cariche

La Direzione Nazionale nomina al proprio interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti (uno dei quali vicario), il Segretario ed il Tesoriere, che costituiscono il Consiglio di Presidenza.

Il Presidente della Direzione Nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione ed agisce esclusivamente nell’interesse comune.

Può convocare i diversi organi istituzionali stabilendo gli ordini del giorno.

Coordina e presiede i lavori della Direzione Nazionale, ne stabilisce l’ordine del giorno, sentiti i suoi componenti, ne firma gli atti e cura l’attuazione delle deliberazioni adottate.

In caso di comprovata urgenza può adottare provvedimenti che dovranno comunque essere ratificati dalla Direzione alla prima convocazione utile.

All’esterno rappresenta istituzionalmente l’Associazione nel pensiero e negli interessi, agendo esclusivamente nell’interesse comune associativo.

Il Vice Presidente Vicario coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e in caso di sua assenza temporanea ne ricopre il ruolo. Nel caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, ne assume la carica sino al termine del mandato. Ulteriori figure di Vice Presidente collaborano alla gestione associativa rappresentando il Presidente stesso su suo esplicito mandato.

Il Segretario è garante della legalità degli atti adottati dalla Direzione e in tale veste può avvalersi di consulenze esterne. Redige i verbali della Direzione, dell’Assemblea Nazionale e cura il registro delle deliberazioni che costituiscono il Regolamento dell’Associazione.

Il Segretario cura il Registro degli iscritti e l’elenco dei soci morosi da sottoporre alla Direzione Nazionale per l’emissione della diffida o dell’espulsione entro i termini stabiliti.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell’Associazione. Cura un conto preventivo da sottoporre alla Direzione Nazionale in base alle indicazioni della stessa; redige il consuntivo; cura la contabilità e provvede ai pagamenti.

Nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi di collaborazioni esterne.

Art. 18.3 – Attribuzioni.

La Direzione Nazionale è l’organo gestionale dell’Associazione e agisce promuovendo, organizzando, coordinando e deliberando tutto quanto è necessario al perseguimento dei fini statutari nell’interesse della professionalità dell’Operatore Cinofilo.

Rappresenta il pensiero e gli interessi dell’Associazione e assume tutte le decisioni necessarie a gestire i rapporti con Enti e Istituzioni del territorio nazionale nonché a risolvere le problematiche interne all’Associazione.

Elabora, aggiorna e delibera il Regolamento per l’organizzazione della vita associativa.

Cura e sollecita i rapporti tra i diversi organi dell’associazione.

Nei casi previsti dal Regolamento:

  • può provvedere a sottoporre al Collegio dei Probiviri, problemi disciplinari pervenuti dai Consigli Regionali, dai singoli soci o da privati;
  • cura l’adozione degli eventuali provvedimenti;
  • procede alla nomina di Commissari Straordinari per la gestione temporanea delle Regioni;
  • cura la predisposizione del Bilancio Consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale.

La Direzione Nazionale rende pubblici i verbali delle sue riunioni attraverso il sito istituzionale con omissis relativi alla privacy delle persone.

Art. 18.4 – Riunioni e Decadenza dalla carica.

La Direzione è convocata dal Presidente e si riunisce ogni qual volta sia necessario.

Il Presidente deve preventivamente accertare la disponibilità del maggior numero dei componenti, possibilmente in chiusura della riunione precedente.

In via straordinaria la convocazione può avvenire a richiesta motivata da almeno 1/3 dei membri effettivi.

Le deliberazioni della Direzione Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti.

In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

La convocazione avviene tramite e-mail con comunicazione di ricevimento di norma almeno 15 giorni prima della data stabilita. In casi di particolare urgenza tale preavviso può essere ridotto a giorni sette.

La convocazione dovrà contenere data, ora e luogo dell’incontro nonché i temi all’ordine del giorno.

I componenti la Direzione che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni della stessa decadono dalla carica (salvo comprovati gravi impedimenti).

Art. 19 – Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

E’ istituito il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale con voto espresso in forma segreta, che nominano al loro interno un Presidente.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale per motivi inerenti le sue funzioni senza diritto di voto.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione dei fondi e accertano la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio Nazionale.

Le spese di funzionamento del Collegio sono a carico dell’Associazione Nazionale.

Art. 20 – Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.

La carica di Proboviro nazionale è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale e membro della Direzione Nazionale.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed esplica le sue funzioni secondo le norme dettate al successivo Titolo V.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri può partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale per motivi inerenti le sue funzioni senza diritto di voto.

Le spese di funzionamento del Collegio sono a carico dell’Associazione Nazionale.

Art. 21 – Coordinamento Nazionale dei Presidenti Regionali

I Presidenti Regionali si riuniscono in un Coordinamento Nazionale dei Presidenti Regionali con funzioni consultive nei confronti della Direzione Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale dei Presidenti Regionali nomina nel suo seno un Coordinatore e un Segretario.

Il Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Nazionale.

Il Coordinamento, in particolare, ha il compito di filtrare le problematiche locali e tradurle in proposte generali da presentare all’attenzione della Direzione Nazionale. Si riunisce almeno una volta all’anno e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario o venga sollecitato a farlo da almeno1/3 dei Presidenti Regionali.

Può essere convocato congiuntamente con il Consiglio Nazionale, su richiesta della Direzione Nazionale.

TITOLO V
SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 22 – Responsabilità disciplinare degli Operatori Cinofili. – Azioni disciplinari.

L’Operatore Cinofilo che si rende colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della professione, di violazioni al codice deontologico di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente Statuto, o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Collegio Regionale dei Probiviri e, in seconda istanza, dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri su denuncia motivata dei Consiglio Regionali, della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale, di soci o di privati.

Art. 23 – Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che i Collegi Regionali ed il Collegio Nazionale di Probiviri possono attuare, sono:

a) la censura;
b) la sospensione dall’Associazione per un tempo non superiore ai due anni;
c) la radiazione.
d) la decadenza per morosità

Art. 24 – Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

Art. 25 – Casi di sospensione

La sospensione si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale ed è dichiarata dai Collegi Regionali dei Probiviri, ovvero dal Collegio Nazionale dei Probiviri in seconda istanza, sentito l’interessato qualora ne faccia richiesta.

Il professionista può tuttavia chiedere al Collegio la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

L’Operatore Cinofilo cui sia stata già applicata la sanzione della censura, è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Art. 26 – Casi di radiazione

La radiazione è pronunciata contro l’Operatore Cinofilo che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

La radiazione è dichiarata dal Collegio, sentito l’interessato qualora ne faccia richiesta.

Art. 27 – Decadenza per morosità

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Superato tale termine l’iscritto verrà richiamato e, qualora non provveda entro i successivi trenta giorni, verrà considerato decaduto dalla qualità di associato.

Art. 28 – Istruttoria del procedimento disciplinare

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al Collegio dei Probiviri con l’assegnazione di un termine non inferiore a giorni quindici, per essere sentito nelle sue discolpe.

L’incolpato può farsi assistere da un difensore.

Art. 29 – Svolgimento del procedimento disciplinare

Il Presidente del Collegio dei Probiviri nomina, tra i membri del Collegio, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone i fatti per cui si procede. Il Collegio, udito l’interessato ed esaminati eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei propri componenti. Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Collegio.

Art. 30 – Ricusazione e astensione

I membri del Collegio dei Probiviri devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. Sull’astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio Nazionale che, se non autorizza l’astensione o riconosce legittima la ricusazione, restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento. Se non è disponibile il numero di componenti del Collegio prescritto per deliberare, viene chiesto all’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l’Associazione, di nominare un numero di sostituti fra i suoi iscritti pari al numero dei componenti mancanti.

Art. 31 – Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all’interessato e al Consiglio Regionale presso il quale lo stesso è iscritto.

Art. 32 – Riammissione dei radiati

L’Operatore Cinofilo radiato può essere riammesso purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e risulti che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Art. 33 – Prescrizione dell’azione disciplinare

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Regolamento per l’organizzazione associativa

E’ istituito il “Regolamento per l’organizzazione associativa”.

Il Regolamento è deliberato e aggiornato dalla Direzione Nazionale, sottoposto all’approvazione del Consiglio Nazionale e raccoglie in un unico testo le norme indispensabili al funzionamento dell’Associazione.

Le deliberazioni a carattere regolamentare adottate dalla Direzione faranno parte di tale documento che sarà reso pubblico tramite il sito dell’Associazione.

Art. 35 – Codice deontologico

Al presente Statuto è allegato, quale parte integrante, il Codice Deontologico che gli iscritti sono tenuti ad osservare. Il Codice Deontologico deve essere affisso in modo visibile nei luoghi presso i quali i Soci svolgono l’attività e pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Associazione.

Art. 36 – Assicurazioni

I Soci sono tenuti a munirsi di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati, direttamente o indirettamente, nell’esercizio della propria attività.

Art. 37 – Reiterazione delle cariche sociali.

Le cariche sociali, regionali e nazionali, non possono essere ricoperte per più di quattro mandati consecutivi.

Art. 38 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo l’eventuale rimborso documentato delle spese sostenute per conto dell’Associazione e autorizzate dalla Direzione Nazionale secondo apposito regolamento