Oggetto e ambito di applicazione
- L'Associazione Nazionale Professionisti Operatori Cinofili (A.N.P.O.C.) garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento dei propri iscritti.
- Il Codice deontologico è lo strumento di riferimento dell'A.N.P.O.C. e raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela dell'etica, della dignità e del decoro della professione di Operatore Cinofilo.
- Le norme incluse nel presente codice hanno carattere prescrittivo.
- Tutti gli iscritti all'Associazione sono tenuti a conoscere e osservare le norme e i principi contenuti nel presente Codice deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori dell'esercizio della professione, una condotta consona tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.
Norme Generali
- L'Operatore Cinofilo è tenuto ad operare in piena autonomia, in coscienza professionale e conformemente ai principi etici, tenendo sempre presenti il diritto alla salute dell'uomo e degli animali; Gli iscritti sono tenuti ad osservare gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dall'Associazione.
- All'Operatore Cinofilo iscritto è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all'art. 2598 del Codice Civile. L'Operatore Cinofilo iscritto che ricopre o ha ricoperto funzioni istituzionali di categoria, non deve avvalersi di tali posizioni a danno dei colleghi o per trarne indebiti vantaggi.
- L'Operatore Cinofilo iscritto collabora, laddove richiesto, con le Autorità e gli Enti Pubblici coadiuvandoli nel raggiungimento dei loro obiettivi istituzionali.
- La formazione permanente e l'aggiornamento sono presupposti per garantire l'appropriatezza e l'efficacia della prestazione professionale, l'Operatore Cinofilo iscritto, quindi tenuto a curare la propria preparazione e ad aggiornarla costantemente prendendo parte ai corsi di qualificazione e aggiornamento istituti della Associazione o ad altri Enti da essa riconosciuti, al fine di assicurare un esercizio tecnicamente elevato dell'attività, nonché sostenere le iniziative di qualificazione promosse dalla categoria.
- L'Operatore Cinofilo iscritto esercita la propria attività nel rispetto dei principi di correttezza, riservatezza, obiettività e disponibilità, identificandosi con gli utenti.
- L'Operatore Cinofilo iscritto è tenuto a stipulare una polizza assicurativa professionale per garantire i terzi da eventuali danni arrecati nell'esercizio della propria attività e, comunque sia, occasionati da questa.
Rapporti con l'utenza
- La tutela dell'interesse dell'utente, impone all'Operatore Cinofilo l'assunzione dei soli compiti che è in grado di poter assolvere con la dovuta competenza, perizia ed efficacia.
- L'Operatore Cinofilo iscritto è tenuto ad un atteggiamento di riservatezza in merito ai fatti e alle notizie inerenti alle attività a lui affidate e a vigilare affinché i propri collaboratori osservino anch'essi tale atteggiamento in relazione alle notizie apprese nell'espletamento dei compiti.
Rapporti con i colleghi e le istituzioni
- Il comportamento dell'Operatore Cinofilo s'ispira al principio della solidarietà categoriale, in vista dell'obiettivo di migliorare, mediante un'attiva interazione tra gli esercenti, l'utilità sociale delle attività specifiche di questa.
- L'Operatore Cinofilo associato deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
- L'Operatore Cinofilo che accolga tirocinanti concorre, di concerto con le scuole di formazione, alla loro preparazione verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze professionali e deontologiche.
- Gli iscritti all'associazione devono evitare comportamenti che possano sfociare in controversie con i colleghi. Eventuali divergenze e controversie di natura professionale, sono sottoposte alla valutazione del Collegio dei Probiviri che svolge un tentativo di conciliazione preliminare all'azione legale.
- È deontologicamente sanzionabile porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell'attività professionale dei colleghi; indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione o in modo non conforme alla deontologia professionale; porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di colleghi o altri lavoratori.
- L'Operatore Cinofilo iscritto ha l'obbligo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con l'Associazione provvedendo al regolare pagamento della quota di iscrizione e segnalando ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale. L'Operatore Cinofilo iscritto deve esercitare il proprio diritto di critica nei confronti dell'Associazione attraverso le procedure previste dallo Statuto per garantire la libera espressione di pensiero dovendosi astenere dall'utilizzo di strumenti diversi.
Rapporti con le diverse figure professionali
- L'Operatore Cinofilo iscritto deve collaborare con estrema correttezza e rispetto con le altre figure professionali eventualmente coinvolte nell'attività rispettandone il ruolo e le competenze professionali.
COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEI CANI - L'Operatore Cinofilo associato, nel rapporto cinoantropologico, rispetta ed insegna il rispetto dell'animale quale essere vivente che non deve essere sottoposto ad atti crudeli, lesivi in assenza di necessità ovvero comunque contrari alla sua natura.
- L'educazione cinofila e la preparazione dell'animale per interventi assistiti hanno come scopo principale quello di valorizzare le capacità naturali di ogni singolo cane, frutto della memoria di razza congiunta ad una corretta selezione.
- Nella pratica di addestramento devono essere utilizzate metodiche di apprendimento che rifiutino atti crudeli, lesivi ovvero, comunque, contrari alla sua natura dell'animale.
Infrazioni del codice deontologico
- È fatto obbligo ai Consigli Direttivi Regionali di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto.
- Le infrazioni al presente Codice Deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Collegio dei Probiviri competente per territorio e grado.
- L'Operatore Cinofilo è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte del Consiglio Direttivo Regionale nel cui ambito esercita l'attività professionale.
- L'Operatore Cinofilo è sottoposto alle seguenti sanzioni disciplinari:
- La censura che consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.
- La sospensione dall'Associazione per un tempo non superiore ai due anni che si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale ed è dichiarata dai Collegi Regionali dei Probiviri, ovvero dal Collegio Nazionale dei Probiviri in seconda istanza.
- La radiazione che è pronunciata contro l'Operatore Cinofilo che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.
Il presente codice disciplinare va esposto nei luoghi in cui opera il Socio iscritto all'Associazione.
Il Socio iscritto, durante lo svolgimento dell'attività, deve informare l'utente circa la propria appartenenza all'Associazione.